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19 marzo 2022
La Corte torna sui limiti per la riqualificazione dell’atto

Resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare soltanto se operata "ab intrinseco", senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei.
Lo ricorda la Corte con Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8508, ove si precisa che l'interpretazione prevista dall'art. 20, D.P.R. n. 131/1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame.