Dovendo la preclusione derivante dall'art. 32, co. 4, D.P.R. n. 600/1973 essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione e con il principio di capacità contributiva richiamato dall'art. 53, trattandosi di disposizione che deve essere applicata in modo da non comprimere il diritto di difesa, la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Ordinanza n. 9053 del 21 marzo).