Richiamando i propri precedenti, con Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10270, la Corte ha ricordato che, in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, al criterio interpretativo fissato dall'art.20 D.P.R. n. 131/1986, nella formulazione successiva alla L. n. 205/17, va riconosciuta efficacia retroattiva, per cui l'A.F. deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate.