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12 aprile 2022
Quali i criteri di riparto di giurisdizione tributaria-ordinaria? Cassazione

La giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Lo ricorda la Cassazione con Ordinanza 8 aprile 2022, n. 11480, ove si evidenzia come il fatto che il giudizio possa essere limitato alla cartella, senza estendersi al rapporto, non consente di alterare il criterio di riparto, né può ritenersi che laddove la natura del credito sia incerta il giudice tributario quello naturale.
L'incertezza non preclude, difatti, l'individuazione del giudice, oltre al fatto che il pregiudizio è superato con la translatio iudicii.