In tema di responsabilità solidale, ex art. 14, D.Lgs. n. 472/97 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma causa petendi impugnatoria, appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione della cartella (Ordinanza 21 aprile 2022, n. 12766).