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24 maggio 2022
Solo le sanzioni penali restano fuori dalle condotte elusive: lo ricorda la Corte
In tema di abuso del diritto, la condotta non può che essere considerata come penalmente irrilevante in forza della statuizione di irrilevanza penale delle operazioni abusive sancita dal comma 13 dell'art. 10-bis, Statuto del contribuente, ma la scelta del legislatore di depenalizzare le operazioni integranti abuso del diritto non è stata accompagnata dalla previsione della asanzionabilità assoluta delle predette operazioni, essendo rimasta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16120).