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7 luglio 2022
Solo il co-obbligato può valutare l’estensione del giudicato
Solo il co-obbligato solidale può chiedere di far valere nel giudizio contro l'ente impositore la sentenza (da lui reputata favorevole) emessa in altro giudizio nei confronti di altro co-obbligato. Pertanto, spetta esclusivamente al debitore decidere se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole; si tratta, quindi, di una valutazione che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà del debitore, non può essere fatta dal giudice (Ordinanza 4 luglio 2022, n. 21129).