La norma di cui all'art. 38, sesto comma, D.P.R. n. 600/1973, non impone che la prova contraria sia costituita dalla dimostrazione per cui le disponibilità finanziarie sono state specificamente utilizzate per sostenere la spesa relativa all'incremento patrimoniale contestato ma richiede, tuttavia, espressamente, una dimostrazione documentale sintomatica del fatto che ciò sia accaduto (Ordinanza 27 luglio 2022, n. 23551).