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3 agosto 2022
Il rigetto implicito dei motivi può reggersi sull’incompatibilità con la decisione presa
Al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione o la particolareggiata disamina delle tesi non accolte, giacché l'esigenza di adeguata motivazione è soddisfatta laddove il convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti, bensì solo di quelle ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo (Ordinanza 28 luglio 2022, n. 23694).