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8 agosto 2022
Buona fede “oggettiva” e “soggettiva”: lo precisano gli Ermellini
Con Ordinanza 3 agosto 2022, n. 24165, la Corte ha rigettato il motivo sulla buona fede del contribuente secondo gli standard della giurisprudenza eurounitaria, non ricorrendo il caso di operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali deve accertarsi la buona fede oggettiva nel verificare che non vi sia stata una frode IVA, bensì il caso di operazioni oggettivamente inesistenti, in cui la prova a offrirsi dal contribuente attiene alla oggettiva esistenza delle operazioni.