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22 agosto 2022
La progressione ai fini sanzionatori: Cassazione

Il tratto saliente dell'art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 472/1997 è costituito dalla "progressione" delle violazioni: l'attenuazione del rigore sanzionatorio si giustifica proprio in relazione all'unicità finalistica della condotta, che deriva dall'intrinseco legame tra le varie violazioni commesse.
Il collegamento, peraltro, non può che essere oggettivo, per cui il presupposto va individuato nel fatto che le violazioni sono idonee, perché in rapporto di continuità e reciproca relazione, ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo (Ordinanza 4 agosto 2022, n. 24302).