Con la Legge di riforma n. 130/2022, in base al nuovo testo dell'articolo 7, D.Lgs. n. 546/92, norma procedimentale, l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice annulla l'atto se la prova manca o è contraddittoria o se è insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni della pretesa. Spetta al contribuente la prova, nelle liti da rimborso.