Nel contenzioso tributario l'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 (che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande), costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 C.p.c. (Ordinanza 15 settembre 2022, n. 27249).