Nessun effetto in Cassazione dell’errore del giudice di merito sulle prove non legali
Il cattivo uso del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in Cassazione, non rilevando l'art. 360, comma 1, n. 5, C.p.c. (omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulta dalla sentenza o dagli atti processuali ed abbia costituito oggetto di discussione), né n. 4 (anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) - Ordinanza 20 settembre 2022, n. 27510).