Ai fini dell'articolo 38, D.P.R. n. 600/73, il fatto che un bene sia stato dato in comodato per gratuito utilizzo, peraltro addirittura con facoltà di noleggio (attività imprenditoriale di terzi), non costituisce certo prova di mancanza di disponibilità (Cass. 8 giugno 2011, n. 12448), ma anzi prova pienamente quest'ultima (Ordinanza 20 settembre 2022, n. 27499).