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12 ottobre 2022
Massimo rigore della Corte sulla formazione del silenzio-rifiuto
Le domande di rimborso, prive degli estremi di versamento e degli importi, non sono idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, in quanto il procedimento non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29489).