La Cassazione sull’efficacia soggettiva del giudicato esterno
L'efficacia soggettiva del giudicato resta circoscritta, ex art. 2909 cod. civ., alle parti, ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi (Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33830).