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16 gennaio 2023
Raddoppio dei termini ad ampio raggio

Il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale indipendentemente dall'effettiva presentazione, dall'inizio dell'azione e dall'accertamento del reato, restando irrilevante che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o, di condanna (Ordinanza 11 gennaio 2023, n. 593).