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4 febbraio 2023
FAQ n. 10 sulla rottamazione quater: la sospensione dei pignoramenti

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia, limitatamente ai debiti definibili, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo, mentre resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte.