Fuori dal 36-bis la risoluzione di questioni giuridiche
La diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 è consentita solo quando il dovuto si determina tramite un semplice controllo della dichiarazione cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo, e non anche quando vadano risolte questioni giuridiche (Ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3881).