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13 febbraio 2023
Sempre ammessi i nuovi documenti in appello

Le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti in appello al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3829).