La notifica al domicilio non escluse quella alla sede: Cassazione
L'obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 600/1973, non esclude la possibilità di eseguire la notificazione in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale (Cass., ord. 18 aprile 2023 n. 10282).