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4 maggio 2023
Le istanze di rimborso IRAP per la deducibilità 2012 non si annullano: Cassazione

In materia di sopravvenuta deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sul reddito per i contribuenti che al 2 marzo 2012 abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'eventuale presentazione dell'istanza telematica non ha determinato la perdita di efficacia dell'istanza già presentata e non preclude la prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest'ultima (Cass., sent. 28 aprile 2023 n. 11262).