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23 maggio 2023
Ai fini del raddoppio dei termini, non rileva la notifica al reo
È sufficiente l'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale senza che sia necessario il suo accertamento in concreto.
Pertanto il raddoppio del termine opera indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato, restando parimenti irrilevante che l'atto impositivo sia o meno stato notificato al (contestato) autore del reato (Cassazione, sentenza 18 maggio 2023 n. 13742).