In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai versamenti delle somme dovuta ai fini della definizione delle liti pendenti, di cui alla Legge n. 197/2022, si applica l'istituto del lieve inadempimento; pertanto, il versamento tardivo o incapiente, entro i limiti previsti dall'articolo 15-ter, D.P.R. n. 602/73, non comporterà la decadenza dal beneficio.