
L'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo. Pertanto, la mancata rilevazione dell'evento interruttivo, determina l'invalidità delle attività processuali eventualmente svolte (compresa la sentenza) nella ritenuta contumacia della parte.
Sulla decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto per fallimento si segnala anche il recentissimo intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 12154 del 07 maggio 2021.
Come noto, con lo "spossessamento", il fallito conserva una legittimazione processuale "sostitutiva", potendo coltivare l'impugnazione di un atto impositivo di pertinenza della massa fallimentare nelle sole ipotesi di inerzia delcuratore, intesa quale totale disinteresse da parte dell'organo fallimentare e non come negativa valutazione circa la convenienza della instaurazione o prosecuzione della controversia tributaria. Tale tesi non appare convincente. Doveroso, pertanto, l'intervento del Legislatore.
di Maria D'Amelio - Avvocato Tributarista in Avellino
Il processo tributario, come chiarito più volte anche dalla Suprema Corte, è annoverato tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non solo diretto alla eliminazione...