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28 giugno 2021
Riscossione
N. 89
L'istanza di rimborso e l'impugnazione del silenzio-rifiuto

Qualora il contribuente proceda alla presentazione di istanza di rimborso per imposte versate in eccesso ovvero non dovute (tenendo presente che il termine di presentazione dell'istanza di rimborso varia a seconda della tipologia di imposta/tributo), l'Amministrazione finanziaria può opporre un rifiuto espresso ovvero attuare un comportamento inerte (c.d. silenzio-rifiuto).

A seguito di un rifiuto espresso, il contribuente può presentare ricorso, presso la competente Commissione Tributaria, entro l'ordinario termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Invece, in presenza di silenzio-rifiuto il ricorso potrà essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso, fermo restando il fatto che l'impugnazione del silenzio-rifiuto potrà essere effettuato entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla formazione del citato silenzio-rifiuto.

di Stefano Setti - Dottore commercialista

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