
Qualora il contribuente proceda alla presentazione di istanza di rimborso per imposte versate in eccesso ovvero non dovute (tenendo presente che il termine di presentazione dell'istanza di rimborso varia a seconda della tipologia di imposta/tributo), l'Amministrazione finanziaria può opporre un rifiuto espresso ovvero attuare un comportamento inerte (c.d. silenzio-rifiuto).
A seguito di un rifiuto espresso, il contribuente può presentare ricorso, presso la competente Commissione Tributaria, entro l'ordinario termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Invece, in presenza di silenzio-rifiuto il ricorso potrà essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso, fermo restando il fatto che l'impugnazione del silenzio-rifiuto potrà essere effettuato entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla formazione del citato silenzio-rifiuto.
di Stefano Setti - Dottore commercialista
In prima battuta si evidenzia che la predisposizione dell'istanza di rimborso non è soggetta a forme particolari, e la stessa va presentata all'ente (Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.) territorialmente competente (sul punto l'Agenzia delle...