
Al socio accomandante di una società in accomandita semplice, socio estraneo alla gestione e alla amministrazione della società per espressa previsione di legge, può essere raggiunto dalla notificazione dell'avviso di accertamento eseguito in capo alla società per il sol fatto di rivestire lo status di socio? A tale quesito offre risposta negativa la Suprema Corte di Cassazione che con la recente Sentenza 19 maggio 2021, n. 13565 che ha chiarito che "In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale".
Il presente lavoro dopo una breve disamina dei tratti caratteristici della società in accomandita semplice, avrà cura di esaminare la tipologia della responsabilità del socio accomandante rispetto alle obbligazioni sociali anche in riferimento a quelle di natura tributaria. Infine, si presterà attenzione alle ipotesi di cessione delle quote sociali che non comportano l'automatico venir meno delle obbligazioni sociali.
di Francesca Tommasei - Avvocato Tributarista in Grottaglie
Come è noto la forma giuridica della società
in accomandita semplice - S.a.s. - rientra nel novero delle società
di persone e trova la sua compiuta disciplina normativa negli