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30 agosto 2021
Contenzioso
N. 127
La sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività nel giudizio in CTP e in CTR

Gli avvisi di accertamento sono dotati di esecutività, conseguentemente l'ente impositore riscuote le somme pretese nonostante la proposizione del ricorso. Si evidenzia, comunque, che la riscossione non può avvenire sempre per la totalità delle somme, in considerazione del fatto che sono previste apposite disposizioni normative concernenti la riscossione dell'imposta/tributo in pendenza di giudizio. Qualora, sia è prevista la riscossione frazionata, l'imposta/tributo, con i relativi interessi, deve essere versato (art. 68, D.Lgs. n. 546/1992):

  • per un terzo, pendente il giudizio di primo grado (art. 15, D.P.R. n. 602/1973);
  • per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
  • per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale;
  • per l'importo riscuotibile durante il giudizio di primo grado, in caso di riassunzione a seguito di pronuncia di annullamento con rinvio della Cassazione, e per l'intero importo accertato in caso di omessa riassunzione dopo Cassazione con rinvio.

Risulta, comunque, possibile richiederela sospensione delle somme dovute, sempre che ne ricorrano ipresupposti, in sede di ricorso sia di primo grado - CTP, ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992 - che di secondo grado - CTR, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 546/1992.

di Stefano Setti - Dottore commercialista

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