
L'avviso di accertamento - espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione Finanziaria - rappresenta il veicolo mediante il quale, quest'ultima, porta a conoscenza del contribuente l'esistenza di una ravvisata "maggiore capacità contributiva" a suo carico.
A tal fine, il Legislatore ha previsto che affinché lo stesso possa ritenersi legittimo, al suo interno devono essere ben esplicitate le motivazioni che hanno indotto l'ufficio fiscale, al pari di qualsiasi altro ente impositore - ad emettere quello specifico avviso, ovverosia i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" che hanno determinato la decisione assunta in maniera unilaterale dall'Amministrazione erariale.
Obiettivo del presente approfondimento è quello di enucleare le finalità a cui assolve la motivazione - nella sua veste, appunto, di requisito essenziale ai fini della validità dell'avviso di accertamento, inteso come atto amministrativo in generale - premurandosi di porre in risalto la peculiare tipologia della c.d. "motivazione per relationem", declinata nel dovere/obbligo, a carico della parte pubblica, di allegare all'atto autoritativo tributario, inoltrato al contribuente, la documentazione richiamata all'interno della motivazione, della quale - quest'ultimo - non ne sia in materiale possesso o, del pari, non ne abbia già avuto formale conoscenza.
di Daniele Brancale - Tributarista in Potenza
Non possiamo addentrarci nella disamina dello specifico tema oggetto di rassegna, senza fare un rapido e preliminare cenno a quelli che sono i requisiti essenziali che ogni avviso di...