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11 ottobre 2021
Contenzioso
N. 157
Avviso di ricevimento e disconoscimento della copia fotostatica

Il più delle volte il contribuente a cui viene notificato un atto della riscossione successivo alla cartella di pagamento ovvero avviso di accertamento, tende ad affermare di non aver mai ricevuto nulla prima di allora e dunque di non aver mai ricevuto la notificazione dell'atto presupposto. Dunque, l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico costituisce uno dei motivi principale di ricorso, atteso che l'omessa o invalida notifica rappresenta un vizio del procedimento notificatorio che si ripercuote a valle rendendo così nullo anche l'atto successivo.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'omessa notifica dell'atto presupposto rende comunque nullo il successivo atto conseguenziale ovverosia cartella di pagamento, avviso di intimazione e i successivi provvedimenti di esecuzione forzata (Cass., Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13314). Ebbene in presenza di tale eccezione sia in dottrina che in giurisprudenza in primo luogo ci si è il problema di individuare chi fosse il soggetto tenuto in giudizio a fornire la prova della corretta avvenuta notificazione; in secondo luogo, invece, ci si è chiesto con le quali modalità potesse dirsi assolto tale onere probatorio.

La produzione in giudizio della copia fotostatica della relata di notifica è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio richiesto? Il mero disconoscimento della copia fotostatica è sufficiente a paralizzare la pretesa fiscale?

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza 22 ottobre 2020, n. 23095 fornisce ampia risposta ai quesiti di cui innanzi.

di Francesca Tommasei - Avvocato tributarista in Grottaglie

1. L'OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO

L'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto costituisce, nella prassi, uno dei principali motivi di ricorso soprattutto quando si intenda proporre impugnazione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione.

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