
La Sentenza 9.2.2021, n. 3080 della Corte di Cassazione offre lo spunto per approfondire una tematica fiscale sempre attuale, vale a dire la "natura" del processo tributario.
Detto in altri termini, si tratta di stabilire se questo debba intendersi come volto alla sola eliminazione dal mondo giuridico dell'atto amministrativo oggetto di impugnazione (tesi della c.d. impugnazione annullamento) o se invece esso sia volto ad una rideterminazione della pretesa nel merito da parte del giudice (tesi della c.d. impugnazione merito).
Quello che potrebbe sembrare un dibattito soltanto teorico, in realtà non lo è. Prova ne sia che continuano a proliferare sentenze di Cassazione sul punto. E soprattutto occorre considerare che all'interno di quel 50% (circa) di sentenze delle Commissioni tributarie regionali, annullati in Cassazione, rientrano anche tutte quelle che non esaminano nel merito la pretesa tributaria e che non determinano l'ammontare dei tributi e delle sanzioni, limitandosi di fatto ad annullare l'accertamento.
E allora, per affrontare questa interessante tematica, possiamo lasciarci guidare da una delle più recenti pronunce sul tema che verrà dapprima analizzata nel dettaglio, per poi lasciare spazio a considerazioni più generali.
di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario
La pronuncia in esame prende le mosse da un ricorso presentato da un contribuente persona fisica con il quale questi impugnò due avvisi di accertamento, per gli anni 2005 e 2007, con i quali era stato accertato, con metodo sintetico, un maggior...