
Quando viene notificata una cartella di pagamento, il contribuente ha di fronte a sé due strade: o pagare integralmente, in un'unica soluzione, tutte le somme richieste con la cartella di pagamento (o altro atto della riscossione), ovvero rateizzare l'intimato importo al fine di scongiurare conseguenze peggiori come l'adozione di misure cautelari quali il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati ovvero l'iscrizione d'ipoteca esattoriale oppure l'adozione di procedure espropriative vere e proprie.
L'istituto della rateizzazione del debito trova la sua compiuta disciplina all'interno dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973 che tipizza due forme di rateizzazione una obbligatoria e l'altra facoltativa a seconda della situazione giuridica sottoposta al vaglio dell'agente della riscossione.
Tuttavia non sempre l'accoglimento di una istanza di rateizzazione è così scontato e per tali ragioni particolare importanza riveste il diniego di rateizzazione e le sue motivazioni ai fini della sua impugnabilità
di Francesca Tommasei - Avvocato tributarista in Grottaglie
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