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3 febbraio 2022 N. 23
Contenzioso
I termini processuali e la sospensione feriale
Nel diritto processuale, per "termine" si intende il periodo di tempo che la disposizione normativa riconosce ai fini del compimento di determinati atti del processo.
I termini processuali (così come identificati dall'art. 152 del Codice di procedura civile c.d. c.p.c.) sono così suddivisi:
- termini legali: sono i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
- termini giudiziari: sono i termini stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
Si evidenzia, poi, che in merito alla funzione che si persegue, i termini sono ulteriormente suddivisi in:
- acceleratori o finali: mediante i quali, accelerando l'iter processuale, si prevede che un certo atto debba essere compiuto entro un determinato periodo (rientrano in tale tipologia i termini per proporre impugnazione);
- dilatori: con i quali, rallentando l'iter processuale, si stabilisce che un atto vada compiuto dopo e non prima di un determinato termine (si pensi ad esempio ai termini a comparire, previsti nell'ambito del processo civile).
di Stefano Setti - Dottore commercialista
TERMINI LEGALI
I termini legali si suddividono in ordinatori e perentori.
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