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14 marzo 2022
Contenzioso
N. 50
Mancata tempestiva apertura della PEC di notifica dell'atto accertativo da parte del contribuente e possibilità di rimessione in termini

L'Agenzia delle entrate, dal 1° luglio 2017, notifica i propri atti anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Inoltre, dal 15 luglio 2017 il processo tributario telematico è stato esteso a tutto il territorio nazionale. Anche se svolto con la modalità telematica, quello tributario rimane un processo che si attiva con il ricorso contro atti amministrativi, destinati a diventare definitivi in caso di mancata impugnazione entro i termini perentori di legge.

L'invio di una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), come detto, è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento (a.r.). Trascurare la PEC potrebbe quindi costare molto caro in tutti i casi in cui un atto diventi definitivo decorso il termine per l'impugnazione.

Il rimedio della cd. "rimessione in termini" ex art. 153, co.2, c.p.c. per il contribuente incorso in decadenza per non avere avuto conoscenza del contenuto della PEC, può essere chiesto solo per fatti non imputabili alla parte o cause di forza maggiore che devono essere provati. È pertanto imprescindibile porre la massima attenzione alla gestione della propria casella di posta elettronica certificata, configurarla in modo corretto e verificare con regolarità l'eventuale presenza di messaggi

di Stefano Filippi - Dottore commercialista

La notificazione a mezzo di posta elettronica certificata è regolata dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale, cd. CAD), le cui disposizioni, ai sensi del disposto...

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