
La distinzione tra violazioni formali e meramente formali, nonostante le previsioni statutarie e quelle contenute nel Decreto Legislativo n. 472/1997, non è mai agevole da un punto di vista concreto.
La giurisprudenza ha tracciato gli elementi distintivi tra le due fattispecie: fermo restando che entrambe non incidono sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, la differenza risiede nel pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, assente soltanto nelle violazioni meramente formali.
Nella recente sentenza n. 142/2022 della Corte di Cassazione tale distinzione, foriera di rilevanti conseguente pratiche, viene ripresa ed attuata in un caso in cui, pur in presenza dei presupposti sostanziali che legittimavano la detrazione dell'IVA sugli acquisti, il contribuente non aveva correttamente annotato le fatture nel registro degli acquisti.
di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario
La recente sentenza 5.1.2022, n. 142 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su una tematica di sicura rilevanza in ambito sanzionatorio, vale a dire quella attinente alla distinzione tra le violazioni "...