
L'applicazione pratica dell'art. 157, co. 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sta destando non pochi dubbi: dal contenuto della prova che l'Agenzia delle Entrate deve fornire in ordine alla "emissione entro il 31.12.2020" degli atti impositivi alla mancata adozione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2020, come disposto dal comma 6 dell'art. 157 cit..
Si sta, poi, assistendo al tentativo difensivo giudiziale dell'Agenzia delle Entrate di "salvare" gli atti emessi in costanza della loro notifica (2021), invocando la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 218/97.
Questa tesi, però, non ha convinto la recentissima giurisprudenza di merito che ha dichiarato, in tre distinte ipotesi, la nullità dell'avviso di accertamento, emesso per l'a.i. 2015, per decadenza del potere accertativo, valorizzando la natura decadenziale del termine di emissione richiamato dalla disposizione emergenziale: la CTP di Verona, sentenza n. 269/1/2021; la CTP di Caltanissetta, sentenza n. 169/2/2022; la CTP di Isernia, sentenza n. 57/1/2022.
di Maria D'Amelio - Avvocato Tributarista in Avellino
L'attuale formulazione dell'art'art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), conv. con L. n. 77/2020, rubricato "Proroga...