
Il contegno del contribuente che presta volontariamente il consenso all'apertura della borsa rinvenuta nei locali sottoposti a verifica fiscale rende possibile l'acquisizione del suo contenuto da parte dell'organo ispettivo, anche in assenza dell'autorizzazione ex art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.
Ai fini, poi, della valida espressione del consenso, non è necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l'"apertura coattiva" solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi alcun obbligo in tal senso né nell'art. 52 cit. né in quello ex art. 12, comma 2, Legge n. 212/2000.
L'argomento già precedentemente trattato con l'informativa n. 067 del 26 maggio 2021, sarà oggetto di nuova analisi alla luce dei principi di diritto statuiti dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 3182/2022.
di Francesca Aliberti - Avvocato tributarista in Bari
In tema di verifiche fiscali, l'