
Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 3268 del 2 febbraio 2022 della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate può annullare in autotutela l'avviso di accertamento impugnato e sostituirlo con un nuovo atto impositivo anche se tale accertamento è stato già annullato in primo grado.
L'esercizio del potere di autotutela sostitutiva in tali fattispecie, tuttavia, è possibile solo se interviene prima del decorso del termine lungo per la presentazione dell'appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza e soltanto a condizione che vengano rispettati i termini di decadenza per l'esercizio dalla potestà impositiva.
di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario
Con l'interessante sentenza n. 3268 del 2febbraio 2022, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie in cui l'Agenzia delle Entrate contestava la fatturazione di operazioni inesistenti, fissa importanti principi in merito ai rapporti tra...