
Il Consiglio di Stato ha stabilito, in una recente decisione, che il concessionario della riscossione ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale.
Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
La mancata predisposizione di un sistema che consenta il rilascio della copia a suo tempo notificata direttamente a mezzo posta costituisce quindi una prassi contrastante con la norma, e dunque i concessionari dovranno porvi rimedio.
In caso di indisponibilità della copia della cartella suscettibile di ostensione il concessionario dovrà rilasciare specifica attestazione della mancata detenzione della cartella, avendo cura di specificarne le cause dal momento che l'obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità.
di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario
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