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30 maggio 2022
Riscossione
N. 103
Riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento esecutivo

L'accertamento esecutivo è stato introdotto nell'ordinamento nazionale ad opera dell'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), allo scopo di ridurre i tempi di recupero coattivo del credito tributario. La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha, poi, esteso, per gli atti notificati dal 1° gennaio 2020, l'ambito di applicazione dell'accertamento estendendolo anche agli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.

Gli accertamenti esecutivi, emessi dall'Amministrazione finanziaria ovvero Comunale, assumono efficacia esecutiva, in quanto, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, legittimano l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente.

La natura esecutiva dell'accertamento, evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento, determina la possibilità per il contribuente di chiedere la sospensione dell'atto in via amministrativa o in via giudiziale.

di Stefano Setti - Dottore commercialista

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

La disciplina dell'accertamento esecutivo (operativo dal 2011), concernente le imposte sui redditi, IRAP ed IVA, è contenuta nel primo comma dell'art. 29, Legge n. 78/2010, che, al suo interno, è così strutturato:

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