
La disciplina del giudizio tributario, finita nuovamente al vaglio della Consulta, riceve alcuni chiarimenti (che al momento parrebbero) definitivi in ordine alla legittimità della normativa del 1992, in particolare sulla possibilità che le parti possano discrezionalmente avvalersi o meno della trattazione in udienza pubblica.
Nella sentenza in esame, infatti, la Corte chiarisce che le norme censurate non contrastano con la Costituzione, perché definiscono un modello di trattazione flessibile e capace di assicurare, anche nella versione camerale, un confronto tra le parti effettivo e paritario; modello che, peraltro, ad opinione del Giudice costituzionale ben si concilia con le caratteristiche strutturali e funzionali di un processo tributario fondato su primarie esigenze di celerità e di economia processuale in quanto «attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria».
di Michele Troisi - professore di diritto costituzionale
Con sentenza n. 73/2022 la Corte
costituzionale ha rigettato la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Catania relativa a due articoli del