
L'interpello ordinario, disciplinato dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 - Statuto del contribuente, è finalizzato a ottenere il parere dell'Agenzia delle Entrate prima di porre in essere un determinato comportamento fiscale, rispetto a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione di una norma tributaria ovvero con riferimento alla corretta qualificazione di fattispecie, nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte. Lo scopo è quello di non incorrere in errori che potrebbero comportare eventuali accertamenti.
L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati ad effettuare adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.
La competente Direzione dell'Agenzia delle Entrate può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello".
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio competente o entro 60 giorni dalla consegna della documentazione integrativa.
di Stefano Setti - Dottore commercialista
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