
Il visto di conformità, previsto dal D.Lgs. 241/1997, rappresenta a tutti gli effetti una attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche se affidata a soggetti esterni alla stessa. I soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità infatti, dopo aver espletato i controlli previsti, rilasciano il visto di conformità, garantendo così all'amministrazione finanziaria un controllo preventivo.
Generalmente il visto di conformità era richiesto principalmente sulle dichiarazioni fiscali, al fine di poter effettuare le compensazioni di crediti emergenti dalle stesse, superiori a certi limiti.
Nel recente passato, il legislatore ha introdotto l'obbligo di apposizione del visto di conformità anche in alcuni casi relativi alla comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito dei c.d. "bonus edilizi".
di Vito Cinquepalmi - Dottore commercialista
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