
Il tema delle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica condotta dagli accertatori della Guardia di Finanza rappresenta da sempre uno dei maggiori aspetti problematici che un difensore tributario deve saper affrontare soprattutto alla luce del valore probatorio, in sede di giudizio, di dette dichiarazioni.
Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione, riprendendo il proprio indirizzo ermeneutico sul punto, con la Sentenza 11 maggio 2022, n. 14889 ha chiarito ancora una volta che "la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un'approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso".
di Francesca Tommasei - Avvocato tributarista in Grottaglie
Per quello che rileva in questa sede
brevemente si rammenta che l'attività di accessi, ispezioni e
verifiche trova la sua fonte normativa nell'