
L'accesso presso l'abitazione del soggetto sottoposto a verifica fiscale richiede, ai sensi dell'art. 52, D.P.R. n. 633/1972, la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
L'accesso è, pertanto, illegittimo se manca la relativa autorizzazione e la documentazione così acquisita è inutilizzabile. Tuttavia, come anche chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 18355/2022, non solo è onere della parte indicare la documentazione che sia stata illegittimamente acquisita, ma l'illegittimità rileva solo per la specifica attività non autorizzata e, correlativamente, l'inutilizzabilità investe solo le prove che abbiano trovato un diretto rapporto di causalità nell'attività illegittimamente espletata, dovendosi escludere un effetto espansivo rispetto all'intera procedura di accertamento e alle ulteriori prove legittimamente acquisite.
di Francesca Aliberti - Avvocato tributarista in Bari
Al fine di verificare e rettificare il reddito
imponibile o la base imponibile IVA, i funzionari
dell'Amministrazione finanziaria o la Guardia di Finanza, in
attuazione di quanto sancito dagli