
In linea di continuità con quanto accade nel rito civile, anche nel processo tributario, i giudici che hanno partecipato alla trattazione della causa devono essere gli stessi che deliberano la sentenza.
È questo il principio di immutabilità del giudice, la cui violazione costituisce causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c..
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1639/2022, ha, tuttavia, avuto modo di chiarire che la sottoscrizione del provvedimento da parte di un giudice diverso da quello che ha partecipato al collegio di discussione va, comunque, ricondotta tra le ipotesi di nullità sanabili, non essendo il difetto in parola riconducibile alla diversa e ben più grave fattispecie di mancanza assoluta di sottoscrizione. Il giudice di appello investito della questione è chiamato, pertanto, a decidere la causa nel merito, non ricorrendo, nella specie, alcuna delle tassative ipotesi di rimessione previste dall'art. 354 c.p.c..
di Francesca Aliberti - Avvocato tributarista in Bari
La sentenza, come noto, è il provvedimento mediante il quale l'organo giudicante definisce il processo o una fase dello stesso.