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19 settembre 2022
Accertamento
N. 170
La sottoscrizione dell'atto impositivo: le criticità legate alla delega

L'articolo 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, disciplinando il contenuto dell'avviso di accertamento, prevede che l'atto impoesattivo debba essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Con l'istituzione delle Agenzie Fiscali non è stato agevole declinare la formula utilizzata dal legislatore in maniera coerente con la struttura operativa dell'Agenzia delle Entrate: da qui si è generato un importante flusso di contenzioso che solo in questi ultimi anni sembra rallentare a seguito del consolidarsi di alcuni orientamenti giurisprudenziali.

Tuttavia, la norma in commento, alcuni anni fa, è salita alla ribalta delle cronache fiscali a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 8, comma 24, D.L. n. 16/2012, il quale permetteva all'Agenzia delle Entrate di assumere personale con la qualifica di dirigente senza bandire un regolare concorso. Ciò aveva messo in dubbio la legittimità degli avvisi di accertamento sottoscritti dai dirigenti interessati dalla sentenza della Consulta. Tali dubbi sono stati, successivamente, fugati dalla Corte di Cassazione.

Tutto ciò premesso, nel presente contributo analizzeremo gli aspetti che attengono alla sottoscrizione degli atti impositivi, ripercorrendo la tematica dei "dirigenti decaduti" e illustrando le ragioni che hanno indotto la Corte di Cassazione a dichiarare irrilevante la sentenza della Corte Costituzionale ai fini dell'articolo 42, D.P.R. n. 600/1973.

di Stefano Rossetti - Dottore Commercialista in Milano

PREMESSA

L'avviso di accertamento rappresenta un atto amministrativo mediante il quale l'Amministrazione finanziaria esercita la potestà impositiva sul contribuente. Tale atto assolve una duplice funzione:

  • porta a...
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