
La sentenza n. 324/2/2022 della Commissione tributaria provinciale di Ancona è l'occasione per ricordare che, come stabilito dal Decreto attuativo del 2015 del credito per investimenti in ricerca e sviluppo e come ribadito dai numerosi documenti di prassi successivi, l'Agenzia delle Entrate, nella propria attività di controllo relativamente alla spettanza del credito può verificare esclusivamente gli aspetti contabili e fiscali dello stesso, lasciando che la verifica dei profili tecnici sia oggetto di un parere del Ministero dello Sviluppo Economico o di certificazioni esterne redatte da tecnici.
di Margherita Brendolan - avvocato tributarista in Verona
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona 24 maggio 2022 n. 324, in tema di crediti ricerca e sviluppo (d'ora in avanti anche "R&D"), si presta ad una serie di riflessioni concernenti tale agevolazione, sempre più sovente oggetto di...