
Con l'Ordinanza 25 luglio 2022, n. 23150, la Suprema Corte -aderendo ai principi condivisi nell'aprile 2022 con le Ordinanze 11709 e 11710- ha affermato che l'accertamento relativo alla residenza fiscale in Italia di una società o ente sulla base dei criteri di collegamento, paritetici ed alternativi, stabiliti dall'art. 73, TUIR non coincide necessariamente con l'accertamento della c.d. esterovestizione elusiva volta a dissimulare la residenza effettiva per perseguire uno specifico vantaggio fiscale non spettante, atteso che l'art. 73 citato fornisce, in generale, alcuni criteri che svolgono una naturale funzione selettiva dei soggetti passivi dell'imposizione tributaria la cui verifica, pertanto, non è sempre sintomo di una finalità elusiva o abusiva del contribuente.
La vicenda oggetto dell'ordinanza in commento scaturisce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 che l'Amministrazione finanziaria aveva notificato ad una società con sede legale dichiarata in Cina (controllata da una società italiana), riportando a...